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D. 23/04/2007 n. 95

2. Le modalità applicative degli articoli da 43 a 48 del testo integrato sono definite con determinazione adottata dal Direttore della direzione tariffe, tenuto conto dei criteri stabiliti al comma 1.

Art. 4 - Disposizioni al Gestore dei servizi elettrici e all'Acquirente unico ai fini della definizione delle partite economiche in materia di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2004

1. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le comunicazioni relative alla definizione delle partite economiche di cui all'art. 6 della deliberazione n. 118/03, effettuate dal Gestore dei servizi elettrici all'Acquirente unico con riferimento all'anno 2004, sono trattate dal medesimo Acquirente unico quali comunicazioni effettuate a titolo definitivo ai fini di quanto previsto dall'art. 29 del testo integrato.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 del presente articolo e sempre con riferimento all'anno 2004, l'Acquirente unico tratta come a titolo definitivo le informazioni rese disponibili dal Gestore dei servizi elettrici circa le ulteriori partite economiche rinvenienti in esito alle rettifiche dei dati di misura da parte delle imprese distributrici.

3. Ai fini di quanto disposto dai precedenti commi, il Gestore dei servizi elettrici e l'Acquirente unico operano d'intesa e, sempre d'intesa, inderogabilmente entro il medesimo termine di cui al comma 1, forniscono evidenza all'Autorità delle partite economiche a vario titolo dovute e/o spettanti.

Art. 5 - Disposizioni all'Acquirente unico ai fini del completamento della perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2004

1. Entro il termine inderogabile di dieci giorni dal perfezionamento delle attività di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l'acquirente unico completa le attività di competenza ai fini di quanto previsto dal comma 29.2 del testo integrato, funzionali al completamento delle procedure della perequazione energia per l'anno 2004.

2. Entro il medesimo termine inderogabile di cui al comma 1 del presente articolo, l'Acquirente unico comunica alla Cassa e all'Autorità le informazioni relative agli ammontari di cui al comma 29.2, lettere a) e b) del Testo integrato, ivi incluse le eventuali partite economiche connesse con quanto disposto dall'art. 4, comma 2, di competenza dell'anno 2004, dettagliate per ciascuna impresa distributrice.

3. L'Acquirente unico può richiedere alla Cassa, previo parere favorevole della Direzione tariffe dell'Autorità, la copertura finanziaria temporanea delle eventuali posizioni di esposizione finanziaria che emergessero nell'ambito delle attività di cui al precedente comma 1. A tal fine la Cassa utilizza le disponibilità finanziarie del Conto di cui al comma 59.1, lettera g), del Testo integrato, finanziato tramite la componente UC1.

4. Relativamente all'Acquirente unico, il saldo economico netto delle partite di cui all'art. 4, commi 1 e 2 e di cui al comma 1 del presente articolo, è posto in capo al conto di cui al comma 59.1, lettera g), del Testo integrato, finanziato tramite la componente UC1.

Art. 6 - Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di perequazione generale per l'anno 2004

1. Con riferimento alle imprese distributrici che non hanno ottemperato agli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo degli ammontari di perequazione per l'anno 2004, la Cassa, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, propone all'Autorità, per la loro approvazione da parte del Direttore della direzione tariffe, i criteri applicativi del comma 42.7 del testo integrato, applicabili anche per gli anni successivi al 2004.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, con riferimento alle imprese distributrici che hanno rettificato i dati comunicati relativamente ad uno o più meccanismi di perequazione generale per l'anno 2004 in data posteriore al 1° marzo 2006, la Cassa provvede a determinare gli ammontari di perequazione per le medesime imprese tenendo conto delle suddette rettifiche.

3. Alle imprese distributrici che non hanno adempiuto, in tutto o in parte, ai pagamenti dovuti in esito all'applicazione della perequazione generale 2004 nel termine previsto dalla deliberazione n. 285/05, si applicano gli interessi di mora in coerenza con quanto previsto dal comma 59.6 del Testo integrato.

4. Gli ammontari di cui al comma 2 sono maggiorati, se negativi, o ridotti, se positivi, di un importo pari agli interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse di cui al comma 59.6 del Testo integrato ai risultati di perequazione comunicati dalla Cassa, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a ciascuna impresa distributrice.

5. Tenuto conto di quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3 e dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonchè dei pagamenti già effettuati, entro 60 giorni dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la Cassa calcola in via definitiva gli ammontari di perequazione generale per l'anno 2004, inclusa la perequazione energia, nei confronti di tutte le imprese di distribuzione, dettagliando l'importo delle somme ancora dovute e/o spettanti. Tali informazioni sono comunicate all'Autorità e alle imprese di distribuzione entro il medesimo termine.

6. Le imprese distributrici versano alla Cassa gli importi dovuti, secondo quanto comunicato ai sensi del precedente comma 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La cassa versa alle imprese distributrici gli importi spettanti, secondo quanto comunicato ai sensi del medesimo comma 5, entro sessanta giorni dalla data della comunicazione. Successivamente al primo di tali termini, eventuali ulteriori richieste di rettifica da parte delle imprese distributrici dei dati comunicati devono essere comunicate all'Autorità e alla Cassa e comportano l'applicazione, da parte della Cassa, di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all'1% del valore economico della rettifica, con un minimo pari all'importo di cui in tabella 1, differenziato in relazione al meccanismo di perequazione interessato dalla modifica.

Art. 7 - Disposizioni al Gestore dei servizi elettrici, a Terna e all'Acquirente unico ai fini della definizione delle partite economiche in materia di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2005

1. Decorsi settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le comunicazioni relative alla definizione delle partite economiche di cui all'art. 6 della deliberazione n. 118/03, effettuate dal Gestore dei servizi elettrici e da Terna all'Acquirente unico con riferimento all'anno 2005, sono trattate dal medesimo Acquirente unico quali comunicazioni effettuate a titolo definitivo ai fini di quanto previsto dall'art. 29 del Testo integrato.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 del presente articolo e sempre con riferimento all'anno 2005, l'Acquirente unico tratta come a titolo definitivo le informazioni rese disponibili dal Gestore dei servizi elettrici e da Terna circa le ulteriori partite economiche rinvenienti in esito alle rettifiche dei dati di misura da parte delle imprese distributrici.

3. Ai fini di quanto disposto dai precedenti commi, il Gestore dei servizi elettrici, Terna e l'Acquirente unico operano d'intesa e, sempre d'intesa, inderogabilmente entro il medesimo termine di cui al comma 1 forniscono evidenza all'Autorità delle partite economiche a vario titolo dovute e/o spettanti.

Art. 8 - Disposizioni all'Acquirente unico ai fini del completamento della perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2005

1. Entro il termine inderogabile di dieci giorni dal perfezionamento delle attività di cui all'art. 7, comma 1 e 2, l'Acquirente unico completa le attività di competenza ai fini di quanto previsto dal comma 29.2 del testo integrato, funzionali al completamento delle procedure di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2005.

2. Entro il medesimo termine inderogabile di cui al comma 1 del presente articolo, l'acquirente unico comunica alla Cassa e all'Autorità le informazioni relative agli ammontari di cui al comma 29.2, lettere a) e b) del Testo integrato, ivi incluse le eventuali partite economiche connesse con quanto disposto dall'art. 7, comma 2, di competenza dell'anno 2005, dettagliate per ciascuna impresa distributrice.

3. Relativamente all'Acquirente unico, il saldo economico netto delle partite di cui all'art. 7, commi 1 e 2 e di cui al comma 1 del presente articolo, è posto in capo al conto di gestione di cui al comma 59.1, lettera g), del testo integrato, finanziato tramite la componente UC1.

Art. 9 - Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di perequazione generale per l'anno 2005

1. Con riferimento alle imprese distributrici che hanno rettificato i dati comunicati relativamente ad uno o più meccanismi di perequazione generale per l'anno 2005 in data posteriore al 31 gennaio 2007, la Cassa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, provvede a determinare gli ammontari di perequazione per le medesime imprese tenendo conto delle suddette rettifiche.

2. Alle imprese distributrici che non hanno adempiuto, in tutto o in parte, ai pagamenti dovuti in esito all'applicazione della perequazione generale 2005 nel termine previsto dalla deliberazione n. 286/06, si applicano gli interessi di mora in coerenza con quanto previsto dal comma 59.6 del Testo integrato.

3. Gli ammontari di cui al comma 1 sono maggiorati, se negativi, o ridotti, se positivi, di un importo pari agli interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse di cui al comma 59.6 del Testo integrato ai risultati di perequazione comunicati dalla Cassa, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a ciascuna impresa distributrice.

4. Tenuto conto di quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, dal comma 1 dell'art. 6 e dai commi da 1 a 3 del presente articolo, nonchè dei pagamenti già effettuati, entro il 28 settembre 2007 la Cassa calcola in via definitiva gli ammontari di perequazione generale, inclusa la perequazione energia, per l'anno 2005 nei confronti di tutte le imprese di distribuzione, dettagliando l'importo delle somme ancora dovute e/o spettanti. Tali informazioni sono comunicate all'Autorità e alle imprese di distribuzione entro il medesimo termine.

5. Le imprese distributrici versano alla Cassa gli importi dovuti, secondo quanto comunicato ai sensi del precedente comma 4, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La Cassa versa alle imprese distributrici gli importi spettanti, secondo quanto comunicato ai sensi del medesimo comma 4, entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione. Successivamente al primo di tali termini, eventuali ulteriori richieste di rettifica dei dati inviati da parte delle imprese distributrici devono essere comunicate all'Autorità e alla Cassa e comportano l'applicazione, da parte della Cassa, di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all'1% del valore economico della rettifica, con un minimo pari all'importo di cui in tabella 1, differenziato in relazione al meccanismo di perequazione interessato dalla modifica.

Art. 10 - Disposizioni in materia di conguagli di cui al comma 29.2 del Testo integrato e di perequazione generale per gli anni 2006 e 2007

1. Con riferimento alle partite di competenza dell'anno 2006 e 2007, le rettifiche dei dati di misura effettuate dalle imprese distributrici successivamente rispettivamente al 31 luglio 2007 e al 31 luglio 2008, che comportino direttamente o indirettamente una modifica degli ammontari di cui al comma

 

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